Definizione agevolata dei debiti

Definizione agevolata dei debiti ART. 17 – BIS D.L. 34/2023. Con decorrenza dal 1 ottobre 2023 ed entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2023.

Descrizione

COS’E’

Con l’articolo 17-bis del decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56 del 26 maggio 2023, il legislatore ha concesso anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate, la possibilità di introdurre la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante apposito Regolamento Comunale, adottato dal Comune di San Salvo con deliberazione di C.C. n. 34 del 26/07/2023.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese, per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono dovute invece le somme a titolo di interessi e sanzioni accessorie applicate dall’ufficio impositore, né gli interessi e gli oneri di riscossione.

A CHI SI RIVOLGE

La richiesta di definizione agevolata può essere presentata dai contribuenti del Comune di San Salvo per entrate tributarie e patrimoniali a titolo di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate dal 1^ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o a titolo di avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022.

TEMPI E SCADENZE

L’istanza potrà essere presentata direttamente dal contribuente, a decorrere dal 1 ottobre 2023 ed entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2023.

Il Concessionario entro il 31 dicembre 2023 trasmette al debitore apposito provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, con indicazione delle somme dovute, ai fini della definizione e delle relative scadenze.

L’istanza dovrà riportare il numero delle rate con le quali il debitore intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall’art.3 del Regolamento. La stessa dovrà inoltre riportare l’esistenza di eventuali rateizzazioni in corso o di giudizi pendenti relativi ai debiti cui si riferisce l’istanza stessa, con contestuale rinuncia agli stessi, e compensazione delle spese di lite.

Il pagamento delle somme oggetto di definizione agevolata avviene secondo una delle seguenti modalità:

  • Versamento unico  entro il 29 FEBBRAIO 2024;

oppure:

  • Versamento di un numero massimo di:

2  rate TRIMESTRALI  per somme da euro 200,01 a euro 1.000,00

4  rate TRIMESTRALI  per somme da euro 1.000,01 a euro 3.000,00

6  rate TRIMESTRALI  per somme superiori a euro 3.000,01 a euro 6.000,00

12 rate TRIMESTRALI  per somme superiori a euro 6000,01 a euro 12.000,00

16 rate TRIMESTRALI  per somme superiori a euro 12.000,01

L’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 200,00

Nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso legale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 34/2023 convertito dalla L. 56/2023 approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 26.07.2023

I contribuenti che intendono richiedere la propria posizione debitoria o presentare istanza di adesione alla Definizione Agevolata per gli atti gestiti dalla SO.G.E.T. possono utilizzare il seguente link:

https://www.sogetspa.it/comunicazione/293/definizione-agevolata-art-17-bis-dl-342023-richiesta-posizione-debitoria-e-presentazione-istanza

 

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Pagina aggiornata il 21/11/2024