Le aliquote base per il versamento dell’acconto diventano uguali alla somma delle aliquote
IMU e TASI applicate per l’anno 2019
Nella Nuova IMU non sono variati i moltiplicatori. Il nuovo codice tributo per i “beni merce” è 3939.
ATTENZIONE – NOVITÀ
Non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
(art. 1 comma 740 L. 160/2019)
Il presupposto dell’imposta è il possesso di:
– immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
– aree edificabili;
– terreni agricoli (Valmadrera – esenti essedo Comune compreso nell’elenco del MEF n.9/1993).
ATTENZIONE – NOVITÀ
(art.1 comma 741 L-160/2019)
L’Area fabbricabile pertinenza del fabbricato è da considerarsi ESENTE solo quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della graffatura.
CHI PAGA
(art. 1 comma 743 L. 160/2019)
Il pagamento della “Nuova IMU” spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale, vale a dire:
– l’usufruttuario;
– il titolare del diritto d’uso e di abitazione;
– l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
– il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
– il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
– il concessionario di aree demaniali;
– l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768 L. 160/2019).
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA IL CALCOLO
(art.1 comma 761 L.160/2019)
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile.
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente:
mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese
mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.
SCADENZE DI VERSAMENTO
(art.1 comma 762 L. 160/2019)
PERIODO |
SCADENZA |
DESCRIZIONE |
Acconto |
16/06/2020 |
Imposta dovuta per il primo semestre con aliquote e detrazioni anno 2019 |
Saldo |
16/12/2020 |
Conguaglio annuo sulla base delle aliquote che saranno deliberate per l’anno 2020 |
DICHIARAZIONI IMU ANNI 2019 E 2020
(art.1 comma 769/ L.160/2019)
DICHIARAZIONE IMU ANNO 2019 per variazioni intervenute nell’anno 2019: presentazione entro il 31/12/2020 (D.L.n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L. 58/2019).
DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per variazioni intervenute nell’anno 2020: presentazione entro il 30/06/2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019).
GLI ENTI NON COMMERCIALI (associazioni, parrocchie, etc.) la presentazione della dichiarazione deve essere fatta “ogni anno”.