Sono esentati dal pagamento della prima rata IMU 2020, quindi non dovranno pagare nulla, i seguenti immobili (la norma di riferimento è l’articolo 177 del decreto Rilancio, Decreto Legge 34/2020):
alberghi e pensioni (categoria catastale D2);
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
stabilimenti termali;
agriturismo;
villaggi turistici;
ostelli della gioventù;
rifugi di montagna;
colonie marine e montane;
affittacamere per brevi soggiorni;
case e appartamenti per vacanze;
bed & breakfast;
residence;
campeggi.
Attenzione: l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.