La Legge di Bilancio 2020, abrogando il c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali, come ad esempio all’IMU.
Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:
1. il tributo non versato (o non interamente versato);
2. la sanzione;
3. gli interessi legali.
Riportiamo qui di seguito le varie sanzioni applicabili:
ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria per tardivo versamento passi dal 30% al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
L’istituto è applicabile qualora:
la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
Nel caso dell’IMU, per esempio, è necessario pagare l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Il ritardo nella regolarizzazione della posizione viene calcolato a partire da tale data.
Infine, oltre al tributo e alla sanzione ravveduta, per sanare l’errore o l’omissione, è necessario versare anche gli interessi. Gli interessi maturano giorno per giorno e vengono calcolati mediante il regime di capitalizzazione semplice, nel seguente modo:
Il tasso d’interesse di riferimento viene stabilito ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto. I tassi d’interesse degli ultimi anni sono i seguenti: nel 2020: 0,05% nel 2019: 0,8% nel 2018: 0,3% nel 2017: 0,1%; nel 2016: 0,2%; nel 2015: 0,5%;